DEDUCIBILITÀ GADGET AZIENDALI
Il vantaggio della distribuzione di gadget aziendali con il logo della propria attività a clienti o del dotare i propri dipendenti di strumenti essenziali quali l’abbigliamento personalizzato è indubbio dal punto di vista di ritorno di immagine, diffusione del proprio brand o prodotto, aumento della reputazione e fidelizzazione.Tuttavia, oltre al loro valore promozionale, è fondamentale comprendere le implicazioni fiscali legate alla deducibilità dei gadget nelle operazioni aziendali. In questo articolo, esploreremo la deducibilità fiscale dei gadget aziendali e forniremo un'analisi dettagliata delle linee guida da seguire. Valuteremo quando possono rientrare nelle spese di rappresentanza e i principi che li rendono deducibili nel valore dell’oggetto e detraibili ai fini iva.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Fanno parte dele spese di rappresentanza tutti quei costi sostenuti dall’azienda o dal lavoratore autonomo per diffondere e consolidare l’immagine della propria attività e dei propri prodotti. Esse sono infatti deducibili a livello fiscale se vengono rispettati determinati criteri come previsto dal
Decreto Ministeriale del 19/11/2008 a cui rimandiamo.
Gli aspetti fondamentali che devono essere soddisfatti e ne permettono la deducibilità sono: la gratuità e il vantaggio economico che può essere reale o anche solamente potenziale.
COME SONO DEDUCIBILI I GADGET PROMOZIONALI STAMPATI
Innanzitutto bisogna fare un distinguo in relazione al valore unitario del gadget acquistato e ceduto gratuitamente. Di fatto ai fini Irpef/Ires il costo è deducibile interamente e sempre per i gadget di valore unitario inferiore ai 50 Euro come previsto dall’
art. 108 comma 2 Tuir. Attenzione però che il valore si riferisce a ciò che viene effettivamente ceduto, pertanto nel caso di cessione ad esempio di cesti natalizi o di kit, il valore si riferisce non al singolo prodotto contenuto ma all’insieme dei prodotti del cesto o del kit. Qualora invece il valore del gadget acquistato supera la soglia dei 50 Euro si farà riferimento ai limiti imposti dal DM 19/11/2008 successivamente modificato nel 2016, per il quale i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza sono fissati in base a delle soglie legate al fatturato della propria attività:
- 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro
- 0,6% dei ricavi da 10 milioni a 50 milioni di euro
- 0,4% dei ricavi oltre 50 milioni di euro
In riferimento all’iva, essa è detraibile al 100% in caso di cessione ai clienti per gadget di valore unitario inferiore a 50 Euro, mentre va assolta per i gadget destinati ai propri dipendenti che risulta quindi indetraibile. Se tuttavia il gadget ceduto al dipendente rientra nelle spese di prestazione del lavoro svolto, e quindi serve per lo svolgimento dello stesso, sarà deducibile nel periodo di competenza.
CONCLUSIONE
Comprendere e applicare le regole di deducibilità dei gadget aziendali può contribuire a un
uso strategico dei gadget aziendali personalizzati e a una migliore pianificazione fiscale complessiva per l'azienda.
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